Il Jobs Act degli autonomi e le clausole abusive: un passo verso il riequilibrio contrattuale

l c.d. “Jobs Act degli autonomi” ispirandosi al principio della gross disparity, è intervenuto a regolamentare i rapporti contrattuali tra committente e professionista lavoratore autonomo con l’intento di tutelare maggiormente quest’ultimo da pattuizioni contrattuali che determino un eccessivo squilibrio in favore del committente

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Il c.d. “ Jobs Act degli autonomi ” (L. n. 81/2017) di cui abbiamo già trattato grazie ai contributi dell’avvocato Gabriele Fava , ispirandosi al principio della gross disparity, è intervenuto a regolamentare i rapporti contrattuali tra committente e professionista lavoratore autonomo con l’intento di tutelare maggiormente quest’ultimo da pattuizioni contrattuali che determino un eccessivo squilibrio in favore del committente.

L’impianto normativo che tutela i lavoratori autonomi dalle c.d. clausole “vessatorie” è disciplinato dall’articolo 3, primo comma, della Legge n. 81/2017.

 

Le clausole abusive

L’articolo 3 identifica come abusive e prive di effetto” le clausole:

  • che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • che nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, attribuiscono al committente la facoltà di recedere da esso senza congruo preavviso;
  • mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento

Viene, inoltre, considerato abusivo “il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta” (art. 3, comma 2, L. 81/2017).

L’eventuale presenza delle predette tipologie di clausole determina la nullità delle stesse e il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.

 

Jobs Act degli autonomi e riequilibrio contrattuale

Operando un analisi puntuale e sistematica delle tutele introdotte dal c.d. Jobs Act degli autonomi, si può chiaramente evincere che le stesse non sembrano essere sufficienti a determinare un sostanziale riequilibrio contrattuale degli interessi in gioco. In particolare, seppur vero che le condotte abusive vengono ora identificate dalla normativa, è altrettanto vero che non è possibile prevenire tutti i comportamenti che possono potenzialmente dare luogo a squilibri contrattuali a danno del contraente debole.

Con specifico riferimento a tali aspetti, si può altresì rilevare un potenziale vulnus normativo derivante dall’assenza di parametri oggettivi in materia di compenso.

Per concludere, le nuove disposizioni normative in tema di lavoro autonomo, pur rappresentando un intervento apprezzabile negli intenti, rischiano di non essere particolarmente incisive nella prassi.

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