Sentenza sui marittimi e ferie retribuite: impatti e criticità per il settore
La sentenza n. 25120/2025 della Cassazione estende ai lavoratori marittimi il principio della piena comparabilità tra retribuzione delle ferie e lavoro effettivo. Un contributo analizza le ricadute economiche e giuridiche per le imprese del settore

Riceviamo e pubblichiamo – Ospitiamo un contributo esterno a firma dell’autore.
L’ormai nota sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 25120 del 12 settembre 2025 estende anche ai lavoratori marittimi un principio in astratto condivisibile, quello cioè della comparabilità della retribuzione dei giorni di ferie con quella dei giorni di effettivo lavoro al fine di evitare un effetto disincentivante verso questo istituto contrattuale di estrema delicatezza.
È utile preliminarmente chiarire che i marittimi erano stati esclusi da quest’applicazione in ragione della “specialità” del lavoro marittimo, ossia per quelle norme – contenute principalmente nel Codice della Navigazione, ma anche rivenienti dalla legislazione sovranazionale – che lo regolano in maniera specifica dato l’ambiente di lavoro particolare (la nave), i rischi della navigazione e la natura internazionale dell’attività. Tutta la contrattazione collettiva – nazionale e aziendale – poggia su queste fondamenta.
Ora, accade che la suprema Corte abbia deciso di superare questa impostazione, saltandola a piè pari e riscrivendo le premesse del sistema negoziale del settore. Che dire? Nulla quaestio. Se non per il fatto, tutt’altro che trascurabile, che gli accordi in corso di vigenza sono stati stipulati e sottoscritti (da entrambe le parti, ma in particolare dalle imprese e dalle associazioni datoriali) previa un’accurata valutazione dei costi che adesso – dovendosi calcolare sulla retribuzione delle giornate di ferie istituti all’epoca esclusi – risulterebbe seriamente sottostimata.
Di qui la posizione di Confitarma, Assarmatori e delle associazioni del rimorchio, che chiedono ai sindacati nazionali un riallineamento dei valori contrattuali “a saldi invariati”, senza cioè costi aggiuntivi impropri, anche perché determinati da un terzo non stipulante. Ciò consentirebbe di avviare i prossimi negoziati di rinnovo evitando un doppio impatto economico per le imprese del settore.
Questo, tuttavia, riguarda il futuro. Il tema più delicato riguarda il passato (e, conseguentemente, il presente, che diventa “passato” per ogni giorno di mancata armonizzazione). Mentre già si assiste a un profluvio di atti di “diffida e messa in mora”, sono in corso accurati approfondimenti da parte di consulenti legali di parte datoriale sui termini di prescrizione e sulle voci salariali da computare anche sulla retribuzione delle giornate di ferie, questioni giuridico/tecniche di assoluta rilevanza soprattutto per le ricadute economiche che potranno produrre alle aziende del settore.
Il punto, però, è che le regole stanno cambiano a partita in corso. È come se il Ministro dei Trasporti stabilisse che il via libera semaforico non avviene più a luce verde, ma a luce blu, e decidesse di multare tutti coloro che sono passati col verde da quando hanno preso la patente! Con buona pace della “certezza del diritto” caposaldo della nostra cultura giuridica.
L’assoluta buona fede e correttezza delle imprese nell’applicazione dei contratti collettivi, nazionali e di secondo livello, potrebbe dunque giustificare un intervento normativo che le esenti dal gravame degli arretrati. L’auspicio è che almeno essa sia adeguatamente valorizzata in giudizio o in eventuali accordi sindacali extragiudiziali che, tuttavia, allo stato non sembrano una prospettiva tangibile, considerata la natura giuridica dell’istituto delle ferie.