Congedo parentale: da ore a a mezza giornata

Nel mese di agosto è stata infatti pubblicata una circolare dell’Inps che raccoglie le norme relative al congedo parentale presenti nel Jobs Act, in particolare nel decreto 80/2015

Già nel 2013 era stato stabilito un congedo parentale su base oraria, in aggiunta a quello su base giornaliera o mensile. Il Jobs Act si impegna a migliorare questo congedo, rimasto praticamente solo sulla carta, e stabilisce quindi che esso può essere fruito anche in caso di mancata intesa fra le parti, ma che può avere luogo sulla base della metà delle ore lavorative giornaliere. Congedo parentale ad ore part time? La riposta è sì, in quanto l’Inps precisa nella sua circolare che “la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero”.

Qualora il congedo sia regolato dalla contrattazione collettiva, esso può però essere di durata inferiore, in base a quanto è stato previsto dalle reciproche intese. La procedura richiede l’impiego di un modello specifico che è diverso da quello previsto per il congedo giornaliero nel quale chi richiede il congedo deve specificare se ha intenzione di impiegare la modalità per previsione contrattuale oppure in base al nuovo decreto legislativo introdotto nel Jobs Act, ovvero il decreto 80/2015.

Il richiedente deve inoltre indicare il periodo all’interno del quale le giornate di congedo saranno fruite e nella fase iniziale queste richieste faranno riferimento al mese solare, quindi se si desidera richiedere il congedo giornaliero in due distinti mesi bisogna fare due domande. La stessa domanda potrà però essere impiegata e duplicata per i mesi successivi durante i quali si desidera richiedere il congedo parentale ad ore.

La domanda può interessare anche i congedi orari fruiti antecedenti alla presentazione della stessa domanda mentre, una volta a regime, la modulistica deve essere presentata all’inizio del congedo, anche nello stesso giorno in cui ha inizio la fruizione. Questi termini non interessano, infatti, i tempi di preavviso che devono essere dati al datore di lavoro in caso di richiesta di congedo parentale, i quali sono regolati dal decreto legislativo 151/2001. Tali termini stabiliscono che, salvo casi di impossibilità, i richiedenti devono preavvisare il datore di lavoro entro 5 giorni in caso di richiesta di congedo settimanale o mensile ed entro due giorni in caso di congedo orario. L’invio della modulistica può essere effettuato impiegando il sito INPS con il codice personale PIN, attraverso il call center e anche mediante i patronati.

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