Contagio Covid, quali le responsabilità del datore di lavoro

Infortunio «virulento» equiparato ad un infortunio «violento»: l’Inail interviene anche nel caso di quarantena

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Medici, operatori sanitari, dipendenti che svolgono mansioni di front-office, addetti alle pulizie. Sono queste alcune delle categorie per le quali si configura più frequentemente l’infortunio sul lavoro e il conseguente intervento dell’Inail: con l’avvento della pandemia, infatti, la causa virulenta che provoca l’infortunio viene equiparata alla causa violenta; in quest’ottica, dunque, anche la quarantena fiduciaria ricade nella medesima tipologia. Nel caso in cui, poi, dovesse accadere un decesso, la famiglia del lavoratore ha diritto anche alla prestazione economica una tantum.

L’Inail ha fatto sapere che, già nel bimestre ottobre-novembre, le denunce sono state 49 mila, ovvero il 47% del totale e riguardano infezioni avvenute «in occasione di lavoro», come si spiega dettagliatamente in un servizio apparso su Il Sole 24 Ore. Negli altri casi di contagio, invece, si applicano le norme Inps.

L’iter di legge in caso di infortunio

Al verificarsi dell’infortunio, per il lavoratore segue l’iter previsto dalla legge: il datore di lavoro deve impegnarsi a conservare il posto, fino a completa guarigione, a maggior ragione se l’infortunio è stato causato da una mancanza del datore stesso.

Il sistema previdenziale previsto per gli infortuni sul lavoro, infatti, si basa sull’articolo 10 del Testo unico infortuni secondo cui l’assicurazione Inail esonera il datore di lavoro da responsabilità civili solo se non abbia ricevuto una condanna penale per il fatto da cui si è originato l’infortunio.

Sussistono, quindi, dei casi in cui il lavoratore può rivalersi sul datore di lavoro: se ha violato le norme sulla prevenzione, se è già stata emessa sentenza di condanna o laddove il giudice abbia liquidato un danno superiore a ciò che dovrà erogare l’Inail, per citare alcuni esempi.

Tuttavia, vista la situazione particolarmente delicata ed emergenziale – «per evitare un’imputazione di responsabilità quasi oggettiva alle imprese» – è stato raggiunto un compromesso per definire con equilibrio le responsabilità. Il 14 marzo 2020, infatti, in accordo con il Governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo che definisce l’imputabilità del datore di lavoro solo «in caso di violazioni della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che si possono rintracciare – per il Covid – nelle linee guida stilate da Governo e regioni». Questo anche per via dell’oggettiva difficoltà nel garantire che gli ambienti di lavoro siano completamente privi di rischi.

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