Contagio da Covid 19 sul lavoro, nessun onere per le imprese

Con una circolare l’Inail chiarisce che la responsabilità della malattia non ricade sulle aziende a norma con gli obblighi di prevenzione e sicurezza

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Cosa succede se ci si ammala sul posto di lavoro, nonostante siano state applicate tutte le norme di sicurezza? Pochi giorni fa la ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha dichiarato che il datore in regola con i protocolli non avrà alcuna responsabilità, e ha citato anche una circolare esplicativa in merito, elaborata insieme a Inail.

Il dubbio, rimbalzato anche sugli organi di informazione, era sorto a partire da un’interpretazione dell’articolo 42 del decreto Cura Italia che faceva pensare a una responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un dipendente si fosse ammalato. Ma, al contrario, la Ministra ha ribadito che, laddove l’azienda abbia assolto i propri adempimenti mettendo in campo le norme richieste contro il rischio contagio, il datore di lavoro non verrà dichiarato responsabile.  Nella circolare in questione, in data 20 maggio, viene ricordato che l’infezione da Covid “come tutte le infezioni da agenti patogeni, se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.

Il documento, poi, chiarisce che “gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese”. Dunque, si ribadisce nella circolare Inail, “la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro”.

Come avviene, invece, l’accertamento dell’infortunio, ovvero, del contagio sul lavoro?

Nella circolare si specifica che si procede come per i contagi da malattie parassitarie, per le quali è quasi impossibile stabilire luogo e momento del contagio. Quindi si è fatto riferimento alle linee guida espresse nella circolare Inail 23 novembre 1995, la numero 74, dove si chiarisce che “la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa”.

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