Green pass, le implicazioni giuridiche e legali per le imprese

Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro, nel pubblico come nel privato, con conseguenze sostanziali per chi ne sarà sprovvisto (ovvero lo stop allo stipendio). Ma quali sono le implicazioni giuridiche e legali per le imprese, dalle sanzioni, ai protocolli di sicurezza in azienda, alla gestione dei dati sensibili? Abbiamo chiesto un’opinione allo studio legale Fava & Associati.

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Obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del green pass per coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato nonché per il personale delle pubbliche amministrazioni: è quanto prevede – a partire dal prossimo 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 – il decreto-legge n. 127/2021 il quale estende tale obbligo all’intera platea dei lavoratori del settore pubblico e privato.

A chi si rivolge l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass

Dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe), chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato e il personale delle pubbliche amministrazioni è obbligato –al fine di accedere nei luoghi di lavoro in cui svolge la propria prestazione lavorativa – a possedere ed esibire su richiesta il green pass.

Tale obbligo spetta anche a tutti i soggetti che svolgono – a qualsiasi titolo – la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi o presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 0035309 del 4 agosto 2021 e successive modifiche.

Giova precisare come tale obbligo non si applichi ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità smart working, sebbene – come precisato dal Consiglio dei Ministri in una Faq pubblicata sul proprio sito web – lo smart working non possa essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.

Come sono effettuati i controlli circa il possesso del green pass.

La verifica circa il rispetto delle prescrizioni di cui sopra spetta ai datori di lavoro i quali, entro il 15 ottobre 2021, sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Si precisa che, in ogni caso, l’introduzione dell’obbligo di possesso di green pass non fa venir meno il rispetto delle regole igienico-sanitarie sino a oggi implementate dalle imprese quali, a titolo esemplificativo, il rispetto del metro di distanziamento nonché la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Qualora la prestazione venga svolta in locali altrui, la verifica circa il rispetto delle prescrizioni spetta sia al datore di lavoro che al soggetto ospitante.

I controlli devono essere effettuati prioritariamente – ove possibile – all’accesso ai luoghi di lavoro e – nel caso – anche a campione.

Le verifiche dovranno essere effettuate obbligatoriamente con le modalità di cui al Dpcm 17 giugno 2021, ai sensi del quale la verifica del green pass è effettuata mediante la lettura del codice a barre dimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”.

È bene sottolineare come il datore di lavoro non possa in alcun caso raccogliere dati relativi al possesso del green pass da parte dei propri dipendenti ma si debba limitare a utilizzare l’applicazione appena menzionata.

A ogni modo, con riferimento al solo settore pubblico, è prevista l’emanazione di linee guida con apposito Dpcm al fine di definire in modo omogeneo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Quali sono le sanzioni per i lavoratori

Coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato o pubblico, tenuti al possesso del green pass, qualora comunichino di non averlo o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione – o a qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato – sino alla presentazione del green pass – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – senza conseguenze disciplinari. Durante i giorni di assenza ingiustificata il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Le aziende con meno di 15 dipendenti – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Inoltre, i lavoratori che siano colti sul luogo di lavoro senza il possesso del green pass sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 600,00 a euro 1.500,00, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di avviare un procedimento disciplinare nei loro confronti.

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro che non definisce le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021 o che non esegue i controlli è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 400,00 a euro 1.000,00.

In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Da chi sono irrogate le sanzioni.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. Gli atti relativi alle violazioni devono essere trasmessi al Prefetto dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

 

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