Smart working, resta la modalità semplificata sino al 30 giugno 2022. Accordi individuali a partire dal prossimo 1° luglio.

Dietrofront del Governo in materia di disciplina del lavoro agile: nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo, lo smart working rimane in modalità semplificata sino al 30 giugno 2022. Solo a partire dal 1° luglio si tornerà al modello tradizionale di cui alla L. n. 81/2017 e sarà pertanto necessario stipulare accordi individuali con i lavoratori adibiti a lavoro agile.

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smart work 1 aprile

Dietrofront del Governo in materia di disciplina dello smart working dopo la cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022. A differenza di quanto preannunciato, infatti, lo smart working rimane in modalità semplificata sino al 30 giugno 2022. Pertanto, sino a tale data, non sarà necessario stipulare accordi individuali tra il datore di lavoro e il lavoratore adibito a lavoro agile. Inoltre, si potrà continuare ad inviare sul portale Cliclavoro le comunicazioni amministrative relative all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata. Solamente a partire dal prossimo 1° luglio cambierà il regime applicabile allo smart working con il “ritorno” al modello tradizionale di cui alla L. n. 81/2017 (integrata dalle linee guida del Protocollo Nazionale sottoscritto dalle parti sociali e da Confindustria il 7 dicembre u.s.) tanto che sarà necessario stipulare accordi individuali con i lavoratori adibiti a lavoro agile mediante i quali definire le modalità di organizzazione dell’attività lavorativa e regolare il diritto alla disconnessione. Ma non solo.

Cosa deve prevedere l’accordo di smart working?

Stipulato a termine o a tempo indeterminato, l’accordo di smart working – per il quale è richiesta la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova – deve contenere una serie di previsioni quali:

  • la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • se previsto, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze;
  • l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;
  • le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

È necessaria la previa stipulazione di un accordo sindacale che definisca le modalità di utilizzo dello smart working nell’ambito della singola impresa?

Sebbene la legge non lo preveda espressamente, è fortemente consigliata la definizione di un previo accordo con le parti sociali, deputato a regolamentare l’utilizzo dello smart working nell’ambito della singola impresa (come, tra l’altro, raccomandato dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 7 dicembre u.s.). In tal modo, gli accordi individuali di smart working saranno tenuti a conformarsi a quanto previsto in sede di accordo collettivo il quale potrà definire, tra l’altro, i luoghi presso i quali svolgere la prestazione al di fuori del perimetro aziendale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, le regole relative alle modalità di controllo a distanza della prestazione del lavoratore, il regime orario nonché il diritto alla disconnessione.

Quali i benefici dello smart working?

Dopo quasi un biennio dalla diffusione su larga scala dello smart working seppur in versione semplificata, è lecito dire che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ha ridisegnato completamente il mondo del lavoro con un conseguente aumento della produttività aziendale e un notevole risparmio di costi.

La necessità di lavorare da remoto ha senza dubbio iniziato ad abbattere vecchie barriere culturali, diffidenti e restie nei confronti di una modalità non tradizionale di svolgimento della prestazione. Infatti, tale nuovo modello organizzativo, se implementato con procedure e strumenti di lavoro adeguati, permette l’eliminazione di postazioni fisse di lavoro, riducendo notevolmente gli spazi fisici necessari all’impresa; da ciò deriva, non solo un abbattimento dei costi di affitto degli uffici, ma altresì di posti auto, utenze, mense aziendali, buoni pasto, infrastrutture tecnologiche. Basti pensare che dati qualificati attestano un risparmio generale di 10 mila euro all’anno per singolo dipendente se il lavoratore è al 100% in lavoro agile; solamente sugli spazi fisici la riduzione dei costi è in media pari al 30%. A ciò si aggiungano altresì i positivi risvolti in tema di sostenibilità ambientale che derivano da una minor mobilitazione su larga scala dei lavoratori.

Alla luce di tali dati, non vi è dubbio che il lavoro agile – seppur nella versione tradizionale – continuerà ad essere fortemente incentivato dalle imprese. Il risultato è non solo una nuova considerazione degli spazi e dei tempi di lavoro al fine di garantire la sicurezza del lavoratore stesso, ma altresì una vera e propria nuova filosofia sottesa alle modalità per mezzo delle quali rendere la prestazione lavorativa.

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