Lavoro intermittente: da aprile 2025 obbligo di denuncia mensile anche senza prestazioni
Dal 2025 cambia la gestione contributiva per i lavoratori intermittenti senza obbligo di disponibilità. L’INPS impone l’invio mensile del flusso Uniemens anche senza attività

Dal mese di aprile 2025 cambia la gestione contributiva per i lavoratori intermittenti senza obbligo di disponibilità. L’INPS ha chiarito che, anche nei periodi in cui questi lavoratori non svolgono alcuna attività e non percepiscono retribuzioni, i datori di lavoro dovranno comunque trasmettere la denuncia mensile Uniemens.
La nuova disposizione mira a evitare che le posizioni contributive aziendali vengano sospese automaticamente in assenza di flussi dichiarativi. In concreto, le aziende dovranno compilare il flusso Uniemens inserendo esclusivamente il codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza indicare le settimane di attività. Questo codice segnala che il lavoratore è rimasto formalmente in forza, pur non avendo lavorato né percepito compensi nel mese di riferimento.
La trasmissione del codice “NR00” garantirà la continuità della posizione contributiva, semplificando la gestione amministrativa e riducendo il rischio di richieste di chiarimenti o blocchi da parte delle sedi INPS.
Cos’è il lavoro intermittente e come funziona
Il contratto di lavoro intermittente, previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, consente al datore di lavoro di avvalersi della prestazione lavorativa in modo discontinuo o per periodi predeterminati, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o dalla normativa.
Può essere sempre stipulato:
- con lavoratori sotto i 25 anni (prestazioni fino al compimento del 25° anno)
- con lavoratori over 55
- per mansioni individuate come discontinue o intermittenti dalla contrattazione collettiva o dal R.D. 2657/1923.
Nei settori diversi da turismo, pubblici esercizi e spettacolo, la durata massima è di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni con lo stesso datore. Superato questo limite, il contratto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere informazioni su durata, modalità di chiamata (con almeno un giorno lavorativo di preavviso), trattamento economico e indennità di disponibilità, se prevista. Ogni chiamata va comunicata in via preventiva tramite Unilav intermittente.
Quando non è ammesso
Il lavoro intermittente non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, in aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni, o dove è in corso la CIG. È inoltre vietato in assenza della valutazione dei rischi per la sicurezza.