
Velo integrale, hijab e luoghi di lavoro: che cosa possono (e non possono) fare le aziende. Un confronto europeo
Il decreto-legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre, la legge portoghese in vigore dal 23 settembre, il divieto austriaco per le alunne under 14: il velo torna al centro del dibattito. Ma per il datore di lavoro privato le regole restano, per ora, quelle scritte dalla Corte di giustizia UE.

Di quale velo parliamo
Nel dibattito pubblico i termini si confondono, ma per chi gestisce personale la distinzione è decisiva. L’hijab copre capelli, orecchie e collo e lascia il volto scoperto. Il niqab copre il viso lasciando visibili gli occhi. Il burqa copre integralmente il corpo e il volto, con una grata all’altezza degli occhi. Il chador è un mantello che lascia il viso scoperto. Quando il volto è coperto entrano in gioco identificazione, comunicazione e sicurezza; quando non lo è, la questione riguarda quasi esclusivamente la libertà religiosa e il divieto di discriminazione. Sono due problemi giuridici diversi, e vanno trattati in modo diverso.
Perché se ne parla adesso
Il 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge sulla scuola annunciato quattro giorni prima dalla Presidente del Consiglio. Oltre al tetto del 30% per gli alunni che non conoscono adeguatamente l’italiano, il testo vieta, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, di partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari e ai rapporti scuola-famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che impedisca il riconoscimento. La sanzione amministrativa va da 200 a 1.000 euro e, se la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore. L’hijab, che lascia il viso scoperto, resta fuori dal divieto. Trattandosi di un decreto-legge, le norme entrano in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovranno essere convertite in legge entro sessanta giorni.
Il provvedimento si innesta su iniziative parlamentari più ampie. La proposta di legge C. 2562, depositata alla Camera il 5 agosto 2025 da deputati di Fratelli d’Italia, all’art. 5 vieta di coprire il volto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nelle scuole e nelle università, negli esercizi commerciali e negli uffici, con una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro. A marzo la Lega aveva depositato in Senato un disegno di legge che modifica l’art. 5 della legge Reale e introduce un reato per chi costringe a occultare il volto. È qui che il tema smette di essere solo scolastico: uffici ed esercizi commerciali sono luoghi di lavoro.
Nel frattempo, in Europa, il 23 settembre è entrata in vigore la legge portoghese che vieta di coprire il volto negli spazi pubblici, e dal 7 settembre in Austria le alunne sotto i 14 anni non possono indossare alcun velo islamico a scuola, hijab compreso.
Il quadro europeo: che cosa dice la Corte di giustizia
Per il settore privato il riferimento è la direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 216/2003. Su questa base la Corte di giustizia UE ha costruito, in sei anni, un orientamento ormai stabile.
- Achbita (C-157/15) e Bougnaoui (C-188/15), 14 marzo 2017. Una regola interna che vieta a tutti i dipendenti di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso non è discriminazione diretta. Può esserlo in forma indiretta, ma è giustificabile se persegue la neutralità verso la clientela, è applicata in modo coerente e riguarda solo chi è a contatto con il pubblico. Al contrario, il desiderio del singolo cliente di non essere servito da una dipendente con il velo non è un requisito essenziale dell’attività
- WABE e MH Müller (C-804/18 e C-341/19), 15 luglio La neutralità deve rispondere a un’esigenza reale, che il datore deve dimostrare, e la politica deve essere perseguita in modo sistematico. Vietare solo i segni «vistosi e di grandi dimensioni» rischia di colpire di fatto una sola religione. I giudici nazionali possono tenere conto di norme interne più favorevoli alla libertà religiosa.
- F. (C-344/20), 13 ottobre 2022. Religione e convinzioni personali sono un unico fattore di discriminazione; gli Stati possono però riconoscere una tutela più ampia.
- Commune d’Ans (C-148/22), 28 novembre 2023. Una pubblica amministrazione può imporre ai propri dipendenti una neutralità «esclusiva», anche a chi non ha contatti con l’utenza.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, dal canto suo, ha ritenuto compatibili con la Convenzione i divieti generali di velo integrale in pubblico (S.A.S. c. Francia, 2014), ma ha anche chiarito che l’immagine aziendale non prevale automaticamente sulla libertà religiosa del dipendente (Eweida c. Regno Unito, 2013).
Il confronto tra Stati
Il quadro è tutt’altro che uniforme. Alcuni Paesi vietano il velo integrale in tutti gli spazi pubblici, altri intervengono solo in luoghi specifici, altri ancora non hanno alcuna norma e si affidano al diritto antidiscriminatorio.
| Paese | Velo integrale negli spazi pubblici | Scuola e luoghi di lavoro |
| Francia | Vietato dal 2011 (loi n. 2010-1192); ammenda fino a 150 euro; reato per chi impone la copertura del volto. | Neutralità obbligatoria nel pubblico impiego. Nel privato il règlement intérieur può contenere una clausola di neutralità (art. L. 1321-2-1 Code du travail, dal 2016), se giustificata e proporzionata. Segni religiosi ostentati vietati agli studenti della scuola pubblica (legge 2004). |
| Belgio | Vietato dal 2011 (legge 1° giugno 2011). | Clausole di neutralità aziendali ritenute legittime dalla CGUE (casi Achbita e L.F.). Le amministrazioni locali possono imporre una neutralità «esclusiva» (CGUE, Commune d’Ans, 2023). |
| Austria | Vietato dal 2017 (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz). | Dall’a.s. 2026/2027 divieto di ogni velo islamico, hijab compreso, per le alunne under 14 in scuole pubbliche e private; sanzioni ai genitori da 150 a 800 euro. Nessuna regola specifica per i luoghi di lavoro privati. |
| Portogallo | Vietato dal 23 settembre 2026: multa fino a | Il divieto copre anche i luoghi aperti al pubblico e quelli in cui si prestano servizi accessibili ai cittadini; esclusi luoghi di culto, aeromobili, sedi diplomatiche, motivi di salute. |
| 3.000 euro; fino a 2 anni di reclusione per chi costringe a coprire il volto. | ||
| Paesi Bassi | Divieto parziale dal 2019. | Volto coperto vietato in scuole, ospedali, trasporti pubblici ed edifici pubblici: incide quindi anche su chi vi lavora. |
| Danimarca | Vietato dal 2018 (ammenda di 1.000 corone). | Nessuna regola specifica sul lavoro privato oltre al diritto antidiscriminatorio UE. |
| Svizzera | Divieto federale in vigore dal 1° gennaio 2025, dopo il voto popolare del 2021 (multa fino a 1.000 franchi). | Fuori dall’UE: non si applica la direttiva 2000/78, ma la CEDU sì. |
| Germania | Nessun divieto generale. | Divieto di coprire il volto per i dipendenti pubblici in servizio (2017). Per le insegnanti la Corte costituzionale ha escluso divieti generalizzati di hijab (2015). Nel privato la neutralità è ammessa solo con un’esigenza reale dell’impresa (CGUE, MH Müller, 2021). |
| Spagna | Nessun divieto nazionale; il Tribunal Supremo ha annullato nel 2013 il divieto comunale di Lleida. | Si applica il solo diritto antidiscriminatorio. |
| Italia | Nessun divieto specifico. L’art. 5 L.152/1975 vieta di rendersi irriconoscibili in pubblico «senza giustificato motivo»: per il Consiglio di Stato (2008) il motivo religioso può integrarlo, fermo l’obbligo di farsi identificare. | Decreto-legge scuola approvato dal CdM il 24 settembre 2026: vietato il volto coperto nelle attività scolastiche e nei rapporti scuola-famiglia, sanzione da 200 a 1.000 euro (al genitore se l’autore è minore); hijab escluso. In discussione la proposta C. 2562, che estende il divieto a uffici ed esercizi commerciali. Al lavoro valgono oggi D.Lgs. 216/2003, Statuto dei lavoratori e D.Lgs. 81/2008. |
L’Italia oggi: le regole che valgono in azienda
In attesa del legislatore, il datore di lavoro italiano deve muoversi tra quattro coordinate.
- Divieto di Il D.Lgs. 216/2003 vieta discriminazioni dirette e indirette per religione dall’accesso al lavoro fino al licenziamento. Una differenza di trattamento è ammessa solo se la caratteristica costituisce un requisito essenziale e determinante per l’attività, con finalità legittima e requisito proporzionato (art. 3, comma 3). Con la sentenza n. 579/2016 la Corte d’Appello di Milano ha qualificato come discriminazione diretta l’esclusione dalla selezione di una hostess che non intendeva togliere l’hijab, riconoscendole il risarcimento del danno non patrimoniale.
- Riservatezza sulle convinzioni. L’art. 8 dello Statuto dei lavoratori e l’art. 10 del D.Lgs. 276/2003 vietano indagini sulle convinzioni religiose, anche in fase di
- Salute e Il D.Lgs. 81/2008 è la base più solida per limiti mirati: indumenti ampi vicino a organi in movimento, incompatibilità con maschere respiratorie o altri DPI, requisiti igienici nel settore alimentare. Il limite va però motivato nella valutazione dei rischi e circoscritto alla mansione; spesso la soluzione è un copricapo tecnico compatibile, non il divieto.
- L’art. 5 della legge n. 152/1975 vieta di rendersi irriconoscibili nei luoghi pubblici o aperti al pubblico senza giustificato motivo. La copertura integrale del volto pone quindi un tema concreto di riconoscibilità, anche in azienda: controllo accessi, rapporti con clienti e fornitori, comunicazione in sicurezza.
Indicazioni operative per HR
- Distinguere sempre velo integrale e Per il primo le esigenze di identificazione, comunicazione e sicurezza offrono giustificazioni oggettive; per il secondo, a volto scoperto, un divieto è difendibile solo dentro una politica di neutralità generale o per ragioni di sicurezza e igiene documentate.
- Se l’azienda vuole una politica di neutralità, la adotti prima che nasca il caso, per iscritto (regolamento o codice di abbigliamento), per tutti i segni politici, filosofici e religiosi senza distinzioni di dimensione, e solo per i ruoli a contatto con il
- Documentare l’esigenza reale: settore, tipo di clientela, eventuali conflitti già verificati. Una politica «di facciata» non regge in
- Prima di un provvedimento disciplinare, valutare alternative ragionevoli come la ricollocazione su attività senza contatto con il pubblico, e ricordare che il codice disciplinare va affisso (art. 7 Statuto dei lavoratori).
- Rivedere annunci, colloqui e criteri di selezione: niente domande sul credo, niente requisiti estetici che si traducano in esclusioni legate al
- Scuole paritarie, cooperative e imprese che forniscono servizi educativi (assistenza, pre e post scuola, mense): il decreto parla di partecipazione alle attività scolastiche; se il testo in Gazzetta confermerà una formulazione ampia, il divieto riguarderà anche il personale a volto coperto, da gestire senza estenderlo impropriamente all’hijab.
- Monitorare l’iter della proposta 2562: se il divieto di coprire il volto in uffici ed esercizi commerciali diventasse legge, le policy aziendali andrebbero riallineate.
In sintesi
| Punti fermi
• Il datore privato può adottare una politica di neutralità, se generale, coerente, sistematica e fondata su un’esigenza reale. • Il divieto rivolto al solo velo, o ai soli segni «vistosi», espone a discriminazione diretta. • La preferenza del singolo cliente non è un requisito essenziale dell’attività. • Sicurezza e igiene (D.Lgs. 81/2008, HACCP) giustificano limiti mirati, se proporzionati. • Escludere una candidata per l’hijab è discriminazione diretta (App. Milano n. 579/2016). |
In evoluzione
• Testo del decreto-legge scuola in Gazzetta Ufficiale e conversione in legge entro 60 giorni. • Applicazione del divieto al personale scolastico, alle scuole paritarie e ai fornitori di servizi educativi. • Iter della proposta C. 2562: estensione del divieto a uffici ed esercizi commerciali e individuazione dei soggetti sanzionati. • Eventuale coordinamento con l’art. 5 della legge Reale e con il ddl della Lega sul reato di costrizione. • Possibile vaglio della Corte costituzionale sulle nuove norme. |
Il punto, a mio avviso
Le misure approvate restano, a mio parere, ancora tiepide. Il velo integrale non è un semplice capo d’abbigliamento: spesso è l’espressione visibile di un islam politico che punta a separare le comunità dal resto della società, e dietro il quale operano reti organizzate, a partire da quelle riconducibili ai Fratelli musulmani. Gli Stati Uniti ne hanno già designato alcuni rami come organizzazioni terroristiche, e la Francia ha chiesto all’Unione europea di fare altrettanto. L’Europa, che sui diritti delle donne è più avanti di qualunque altra area del mondo, fatica ancora a dare una risposta all’altezza.
Il nodo sono le donne che non scelgono: quelle a cui vengono negate libertà elementari, dal lavoro alla libertà di movimento fino all’integrità del proprio corpo. Le mutilazioni genitali femminili sono reato in Italia dal 2006 e una direttiva europea del 2024 impone a tutti gli Stati membri di punirle; eppure i processi si contano sulle dita di una mano e il fenomeno resta in gran parte sommerso. Non servono altre dichiarazioni, ma prevenzione, controlli e sanzioni effettive.
Per le aziende, intanto, la strada resta quella indicata: regole chiare, motivate e uguali per tutti. È anche così che si tutela la libertà delle lavoratrici, a partire da quelle che il velo non lo hanno scelto.



