Assunzioni obbligatorie disabili: cosa cambia con il decreto correttivo

Il diritto al lavoro dei disabili torna ad essere oggetto di attenzione da parte del governo che affronta l’argomento introducendo novità a quelle già apportate dal Jobs Act alla normativa del 1999. Per prima cosa viene innovata la normativa sulla quota di riserva

avvocato gabriele fava

Il diritto al lavoro dei disabili torna ad essere oggetto di attenzione da parte del governo che affronta l’argomento introducendo novità a quelle già apportate dal Jobs Act  alla normativa del 1999.

Per prima cosa viene innovata la normativa sulla quota di riserva: i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti con il collocamento obbligatorio, vanno computati nella quota di riserva qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa “pari o superiore” (prima solo “superiore”) al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La modifica più sostanziosa, però, riguarda la sanzione amministrativa per il datore di lavoro.

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere gli appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota di riserva, il datore medesimo è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo (stabilito in 30,64 euro) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Se si moltiplica il contributo esonerativo di  30,64 euro per 5 si ottiene la cifra di 153,20 euro. La sanzione attuale è quindi  oltre il doppio della sanzione prevista dalla normativa del Jobs Act (era, infatti, 62,77 euro al giorno). Un mese di scopertura può, infatti, costare al datore di lavoro più di 3.000 euro; più di quanto costerebbe, in media, un dipendente in forza.

Per la violazione di cui appena sopra, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124: successivamente all’ispezione il datore di lavoro viene diffidato dal regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. La diffida prevede, alternativamente, in relazione alla quota d’obbligo non coperta:

a) la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione

b) la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici

in entrambe tali ipotesi, una volta rispettato l’obbligo di legge, la sanzione è ridotta a un quarto.

Infine col decreto correttivo si dispone che gli importi delle sanzioni amministrative vengano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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