Auto aziendali, le nuove regole in vigore: cosa sapere sulla fiscalità 2025

Nel 2025 è cambiata la fiscalità delle automobili aziendali in uso promiscuo: superato il calcolo basato sulle emissioni, si passa a percentuali fisse legate all’alimentazione del veicolo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E di luglio, chiarisce l’applicazione delle nuove regole. Ecco cosa c’è da sapere

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La circolare 10/E di luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare chiarezza sugli aspetti della legge di bilancio 2025 legati alle automobili aziendali in uso promiscuo, cioè quelle utilizzate dai dipendenti per uso sia lavorativo sia personale. 

La novità principale è il superamento del calcolo della deducibilità basato sulle emissioni di CO2, a favore di un nuovo conteggio legato al tipo di alimentazione del veicolo. La nuova disciplina si applica ai veicoli immatricolati e consegnati a partire da gennaio 2025, con contratti stipulati a decorrere da quello stesso periodo. 

La circolare dell’AdE specifica inoltre cosa accade per tutti quei veicoli con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati solo a partire da luglio 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le nuove regole di tassazione

La riforma punta a incentivare la transizione ecologica: se fino al 2024 il calcolo del fringe benefit (cioè il valore del beneficio che concorre a formare il reddito del dipendente) era legato alla quantità di CO2 emessa dal veicolo, ora il parametro viene determinato su basi forfettarie, a seconda del tipo di alimentazione.

Per tutti i veicoli si applica una percentuale fissa al costo chilometrico annuo, basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI: per i veicoli a motore endotermico (diesel, benzina, GPL, metano, ma anche ibridi non plug-in) il coefficiente da applicare ai costi chilometrici per il calcolo del benefit auto passa dal 30 al 50%, traducibile, secondo Assolombardia, con un incremento della tassazione di circa il 67%. Percentuali sensibilmente più basse (rispettivamente 10 e 20%) sono invece previste per le automobili elettriche o hybrid plug-in.

Il sistema semplifica il calcolo rispetto al passato, ma, dal momento che non tiene più conto delle emissioni, mette sullo stesso piano anche veicoli a motore termico più vecchi e più inquinanti e altri più nuovi e più ecologici.

Fase transitoria e casi particolari

Roberta De Felice, Consulente del Lavoro presso HR Capital, Società  di payroll e consulenza  del lavoro sottolinea che “la corretta individuazione del criterio di valorizzazione del fringe benefit auto è fondamentale, in quanto incide sia sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente sia sulla possibilità di rientrare nelle soglie di esenzione dei cosiddetti fringe benefit”, che la legge di bilancio 2025 ha infatti innalzato per il triennio 2025‑2027 a 2.000 euro annui per i dipendenti con figli a carico e a 1000 per tutti gli altri.

“In tale ottica – continua la dottoressa De Felice – la circolare 10/E precisa che la nuova disciplina si applica esclusivamente ai veicoli per i quali, nel 2025, ricorrano congiuntamente: immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo e consegna al dipendente. Per effetto di tale disciplina, un’auto elettrica di alta gamma può risultare fiscalmente più conveniente di un’utilitaria ibrida non plug-in, soggetta al medesimo coefficiente di un’auto termica obsoleta e inquinante”.

Tuttavia, la clausola di salvaguardia del cosiddetto “Decreto Bollette”, convertito in legge lo scorso aprile, consente di applicare il metodo di calcolo previgente ai veicoli ordinati nel 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, determinando però un trattamento differenziato che tutela solo coloro che ricevono il veicolo entro tale data e penalizzando chi, per cause non imputabili alla propria volontà, subisca ritardi.

“Quando la combinazione delle circostanze esclude l’applicazione sia della nuova disciplina sia di quella transitoria – spiegano da HR Capital –, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la valorizzazione del benefit deve avvenire secondo il criterio del “valore normale” (art. 51, comma 3, TUIR). Questo metodo di valorizzazione richiede rilevazioni puntuali delle percorrenze per distinguere l’uso lavorativo da quello privato, esponendo al rischio che eventuali imprecisioni, in sede di verifica fiscale, comportino la tassazione dell’intero valore normale anziché solo della quota relativa all’uso privato”.

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