Decreto Sostegni-bis, causali più flessibili per i contratti a tempo determinato

I contratti collettivi nazionali o di secondo livello possono individuare deroghe alla proroga o al rinnovo, oltre le previsioni di legge, ma solo per esigenze specifiche, superando così i limiti imposti dal decreto Dignità.

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Contratti a termine e somministrazione di manodopera: con il decreto Sostegni-bis entrano in vigore alcune novità, sebbene le interpretazioni lascino spazi a probabili insidie. 

La prima novità consiste nell’ampliamento delle causali che danno la possibilità di rinnovare o prorogare un contratto a termine o di somministrazione, la seconda consente di stipulare rapporti a termine di durata superiore ai 12 mesi (ma non ai 24) sulla base di causali specifiche (ma solo fino al 30 settembre 2022).

Importante tuttavia, come fa notare Il Sole 24 Ore, sarà non cadere negli errori fatti nel decennio successivo alla riforma Biagi, quando applicazioni scorrette crearono contenziosi e un utilizzo ridotto dello strumento. 

Come procedere 

La norma prevede che a poter scrivere causali aggiuntive siano i contratti collettivi di livello nazionale o di secondo livello, ovvero quelli con una certa rappresentatività, con il preciso obiettivo di impedire accordi “pirata”. Questi accordi, dunque, possono ravvisare esigenze specifiche che consentano di prorogare il contratto a termine o di rinnovarlo, al netto delle causali stringenti già previste dal decreto Dignità (che considerava come valide soltanto le esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, la necessità di sostituire lavoratori e gli incrementi temporanei, significativi e non programmabili del lavoro ordinario). Tali esigenze, per l’appunto, devono configurarsi come specifiche e ben perimetrate: non potranno in nessun caso essere individuate clausole generali o indefinite, né men che meno regimi di acasualità.

La seconda novità, sottolinea Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore, consiste nella possibilità di stipulare rapporti a termine per una durata superiore a 12 mesi e inferiore a 24, facendo leva sulle causali specifiche individuate dai contratti collettivi; non si tratta in questo caso di proroghe o rinnovi, ma della creazione di rapporti a termine più lunghi ab origine, che il Decreto Dignità avrebbe consentito solo in rarissimi casi.

In questo modo, seppur con certi limiti, i contratti collettivi potranno superare i vincoli posti dal decreto 87/2018. Ma non in tempi rapidi, soprattutto a livello nazionale, e restando sempre soggetti all’interpretazione della giurisprudenza. 

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