Dirigenti, quali tutele in caso di licenziamento

Dalle protezioni contrattuali previste per il personale con qualifica di dirigente è sempre stato escluso il caso di licenziamento, fin dalle origini della legislazione sul lavoro. Come vengono tutelati, oggi, i livelli manageriali più alti?

licenziamento dirigenti

Quali tutele hanno i dirigenti in caso di licenziamento?
Dalle origini della legislazione sul lavoro fino agli ultimi provvedimenti contenuti nel Jobs Act le figure dirigenziali sono state escluse dalle misure di protezione previste per gli altri dipendenti. Al rapporto di lavoro dirigenziale non si è mai applicato, dunque, né l’articolo 10 della norma sui licenziamenti individuali (legge 604 del 1966) che subordina il licenziamento all’esistenza di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo, né tantomeno l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (cancellato dal Jobs Act).

L’avvento del CCNL ha introdotto, almeno, la possibilità per il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione di licenziamento o laddove questa non sia proprio stata data, di ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato per tentare di dirimere la controversia in ambito extratragiudiziale. Nel caso in cui il collegio riconosca l’infondatezza della cessazione può disporre a carico dell’azienda il pagamento di un’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.

Tuttavia anche queste tutele sono state fortemente ridimensionate a partire dal 2015 con l’avvento del Jobs Act. In particolare, sono stati rivisti i criteri di determinazione delle tutele economiche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (preavviso e indennità risarcitorie per licenziamento non giustificato). Ecco nel dettaglio le garanzie previste per i livelli manageriali più alti.

Preavviso

Il dirigente licenziato, non per giusta causa, ha diritto a un periodo di preavviso determinato sulla base dell’anzianità di servizio (4 anni: 6 mesi; dai 4 ai 10 anni: 8 mesi; dai 10 ai 15 anni: 10 mesi; più di 15 anni: 12 mesi). Il preavviso può essere svolto in servizio o indennizzato; in questo caso l’indennità è calcolata tenendo conto di tutti gli elementi che il dirigente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (ratei delle mensilità supplementari, ferie, trattamento delle festività, valore imponibile dei fringe benefit, tfr e altro).

 

Indennità risarcitoria

Al di là del preavviso, laddove il giudice o il collegio arbitrale reputino il licenziamento ingiustificato, spetta un’indennità risarcitoria determinata anch’essa sulla base dell’anzianità di servizio. Il CCNL fissa una misura minima e massima in modo da permettere al giudice di stabilire l’indennizzo anche in base alla gravità delle circostanze che hanno portato al licenziamento. Per chi abbia prestato servizio per un periodo superiore ai 12 anni è previsto, inoltre, un incremento automatico dell’indennità sulla base dell’età anagrafica (tra i 50 e i 55 anni: 4 mesi; tra i 56 e i 61 anni: 5 mesi; oltre 61 anni fino all’età pensionabile: 6 mesi).

 

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