Licenziamento collettivo, ecco come si procede a livello globale

Lo studio Toffoletto De Luca Tamajo compie un’analisi su procedure ed eventuali sanzioni nei quaranta paesi del mondo dove è attivo l’Osservatorio sul diritto del lavoro.

licenziamento collettivo

Comunicare alle organizzazioni sindacali o ad altri organismi rappresentativi cosa si sta programmando di fare e avviare una fase successiva destinata a trovare eventuali soluzioni alternative. Ecco cosa comprende l’iter procedimentale nel licenziamento collettivo in Italia e in altri paesi del mondo; lo studio Toffoletto De Luca Tamajo, a tal proposito, ha da qualche tempo avviato un osservatorio internazionale che consente un’analisi a livello globale sul licenziamento collettivo, a partire dalla nozione stessa per arrivare alla procedura e all’eventuale regime sanzionatorio, in caso di licenziamento illegittimo.

Comunicazione e confronto sulle possibili alternative è quanto previsto in Italia e altri Paesi, sebbene in alcuni contesti – come ad esempio Spagna, Regno Unito, Lussemburgo e Norvegia – la legge imponga anche un’ulteriore fase di negoziazione, in cui vengono definite le condizioni del licenziamento o concordati i criteri di scelta da applicare nella selezione dei dipendenti oggetto del ridimensionamento, oppure, ancora, viene approvato un piano sociale concernente le misure dirette ad attenuare le conseguenze negative del licenziamento.

L’Osservatorio

Grazie al suo osservatorio privilegiato sul diritto del lavoro e alla collaborazione con Ius Laboris™ – la più grande alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro – Toffoletto De Luca Tamajo ha analizzato gli ordinamenti di quaranta Paesi in tutto il mondo, fotografando una situazione piuttosto omogenea sotto il profilo sanzionatorio, in particolare a livello europeo, ma con talune differenze nozionistiche e procedurali.

Globalmente, la nozione di licenziamento collettivo si fonda su un requisito quantitativo-temporale che prende in considerazione il numero di lavoratori licenziati, in un determinato arco temporale, per ragioni estranee alla condotta dei singoli dipendenti coinvolti nel ridimensionamento aziendale. Profondamente diversa, però, è la soglia degli esuberi utile per qualificare come collettivo un licenziamento. Quasi ovunque nei paesi presi in considerazione dall’Osservatorio è previsto un iter procedurale, e simile è anche la sanzione applicata se il percorso non viene considerato legittimo: è infatti solitamente previsto il risarcimento dei danni in aggiunta o in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, che viene ipotizzata solo per le violazioni più gravi. Non mancano, poi, casi piuttosto isolati in cui il datore è condannato esclusivamente al pagamento di multe e ammende.

Regole ed eventuali sanzioni

«Sono pochi i Paesi in cui il licenziamento collettivo non è assoggettato a regole differenti rispetto a quelle del licenziamento individuale. Al raggiungimento delle soglie o percentuali di recessi previsti dalla legge, infatti, scatta automaticamente l’applicazione di uno specifico iter procedimentale la cui violazione è sempre sanzionata – sottolinea il professor Luca Calcaterra, responsabile del dipartimento di R&D e Knowledge Management di Toffoletto De Luca Tamajo – La reintegrazione nel posto di lavoro è un rimedio alquanto diffuso nei paesi europei, ma spesso è alternativa alla corresponsione di un’indennità risarcitoria e in alcuni paesi, pur se prevista, viene in concreto disposta assai raramente.

In linea con tale contesto, in Italia, le conseguenze sanzionatorie derivanti da violazioni della procedura o dei criteri di scelta consistono in una tutela esclusivamente indennitaria».

Esistono poi Paesi come Cile, Brasile, Panama, Messico, Finlandia ed Emirati Arabi, nei quali la fattispecie del licenziamento collettivo non è contemplata e, pertanto, la disciplina applicata è la medesima a prescindere dal numero di licenziamenti. Altrove, invece, la nozione di licenziamento collettivo è strettamente connessa al numero o alla percentuale dei dipendenti licenziati in un ben definito arco temporale, anche in considerazione delle dimensioni dell’azienda e, talvolta, della qualifica dei dipendenti coinvolti. In numerosi ordinamenti – tra cui quelli di Svizzera, Belgio, Spagna, Polonia, Ungheria, Romania, Turchia e Danimarca – sono state riscontrate le medesime soglie numeriche.

Molti sono poi i Paesi in cui il sistema si fonda ormai in maniera pressoché esclusiva sulla tutela indennitaria: si tratta ad esempio di Italia, Regno Unito, USA, Finlandia, Danimarca, Svezia, Messico, Perù. In altri Paesi, invece, come Repubblica Ceca, Cipro e Turchia, la violazione delle regole procedurali del licenziamento collettivo è punita con multe o ammende.
In altre nazioni la reintegrazione è ancora prevista, ma spesso è un rimedio sanzionatorio raramente applicato. In numerosi ordinamenti, infatti, la massima sanzione è collegata solo alle violazioni procedurali più gravi o è rimessa alla valutazione dei giudici, i quali raramente la dispongono.

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