Dimmi cosa pubblichi e ti dirò chi sei, ma il Garante non ci sta. Approvato il codice di condotta delle agenzie per il lavoro
Vietato reperire informazioni sui candidati attraverso i loro profili social personali. A stabilirlo è stato il Garante, approvando il primo codice di condotta delle Agenzie per il Lavoro che dice, tra l’altro, che i colloqui devono essere oggettivi
I profili social di un candidato non possono essere un elemento da utilizzare nella selezione. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy, che ha approvato il documento a cura di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, dove è stato definito un codice di condotta, in cui – tra i vari punti trattati – si sottolinea che i colloqui di selezione devono essere trasparenti e oggettivi e devono essere svolti senza consultare i social network dei candidati, intendendo quelli privati.
Si tratta del primo Codice di Condotta interamente redatto ai sensi del GDPR a essere approvato in Italia e stabilisce regole precise per il trattamento dei dati personali tarate sulle particolarità e sulle necessità specifiche del settore, con l’obiettivo di promuovere una corretta applicazione del GDPR, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati sui dati che li riguardano.
“Siamo soddisfatti dell’approvazione del Codice di Condotta per le Agenzie per il Lavoro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, rappresenta un ulteriore elemento di qualificazione per Assolavoro, che lo ha proposto, e per il settore”, è il commento di Francesco Baroni, presidente dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore, diffuso attraverso una nota stampa lo scorso febbraio. L’approvazione è avvenuta con il Provvedimento n.12 del 2024.
I social network dei candidati
Uno dei punti trattati riguarda, appunto, nello specifico i social network. Nell’iter di selezione precedente all’assunzione, le agenzie che aderiscono al codice di condotta si impegnano a non reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social personali dei candidati.
Invece è concesso acquisire informazioni da canali social professionali, ma solo se riguardano nello specifico le competenze richieste dalla posizione per la quale viene fatta la selezione, sempre nel rispetto della privacy.
“Assolavoro e le agenzie associate hanno intrapreso questo percorso – ha aggiunto Baroni – consapevoli dell’importanza di declinare puntualmente e nel pieno rispetto del principio fondamentale di accountability, modalità operative di pubblica utilità che coinvolgono decine di migliaia di imprese, oltre un milione di lavoratori e svariati milioni di candidati. Inoltre, grazie alla continua innovazione delle agenzie associate, i processi di supporto allo sviluppo del mercato del lavoro sono sempre più digitali e sempre più aperti alla cooperazione con operatori del settore ed è quindi fondamentale indirizzare e condividere con tutti gli stakeholder come devono essere gestiti i dati di lavoratori e candidati”.
L’adesione al codice è libera e facoltativa ed è aperta a tutte le agenzie per il lavoro, purché abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all’Albo informatico nazionale delle Agenzie per il Lavoro a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di Anpal.