Legge PMI 2026: l’informativa sullo smart working diventa obbligo penale
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, è entrata in vigore oggi senza periodi di transizione. Gli obblighi si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione

Per anni lo smart working ha vissuto in una sorta di limbo normativo: l’obbligo di consegnare un’informativa annuale sulla sicurezza ai lavoratori agili esisteva già dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, ma non era collegato ad alcuna sanzione concreta. Molte aziende lo assolvevano con un generico documento di poche righe, ma da oggi questo non è più possibile. Il legislatore ha infatti deciso di chiudere questa lacuna inserendo l’obbligo direttamente nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), affiancandolo a un apparato sanzionatorio immediato.
Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, presentato a fine 2025, il numero di lavoratori agili in Italia si è attestato a 3,57 milioni, con una crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Il modello si è ormai stabilizzato dopo le fluttuazioni post-pandemia, diventando una componente strutturale dell’organizzazione del lavoro, specialmente nelle grandi imprese e nella Pubblica Amministrazione.
Per i professionisti HR, questo è il momento di fare il punto: quanti dipendenti lavorano in modalità agile? Hanno tutti ricevuto l’informativa? È aggiornata? È stata consegnata in modo tracciabile? Queste non sono più domande di buona prassi, ma diventano domande di compliance penale.
La legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale PMI) interviene sulle prestazioni lavorative svolte in ambienti estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, con particolare riferimento al lavoro agile, disciplinando i relativi obblighi in materia di salute e sicurezza. Il meccanismo è semplice: poiché il datore di lavoro non può controllare fisicamente questi ambienti, il legislatore ha individuato nell’informativa scritta lo strumento principale – e ora esclusivo – attraverso cui si considerano assolti tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile.
Le sanzioni: cosa rischia chi non è in regola
Ai sensi dell’Art. 22 della Legge n. 81/2017, il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, è fatto obbligo di consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, tale obbligo è stato recepito nel D.Lgs. 81/2008. L’omessa, incompleta o mancata revisione dell’informativa non costituisce più una semplice irregolarità priva di conseguenze, bensì una contravvenzione penale punibile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi aggiornati secondo il D.D. INL n. 111/2023).
Tale disciplina si applica indistintamente a tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni aziendali, confermando la centralità della tutela prevenzionistica anche al di fuori dei locali aziendali. Si tratta di una contravvenzione direttamente contestabile dall’organo di vigilanza in sede ispettiva. Non è necessario attendere un danno: la sola omissione o incompletezza del documento espone il datore di lavoro a procedimento penale.
Cosa deve contenere l’informativa
La legge richiede che il documento sia adeguato ai rischi reali e specifici della modalità agile adottata dall’azienda. Va valutato e validato dal referente aziendale per la sicurezza, e la sua consegna deve essere tracciabile.
- Rischi generali connessi all’attività lavorativa (stress lavoro-correlato, affaticamento visivo, postura)
- Rischi specifici legati alla modalità agile: ergonomia della postazione domestica, sicurezza elettrica dell’ambiente, organizzazione delle pause
- Rischi connessi all’uso prolungato dei videoterminali (esplicitamente menzionati nella norma): vista, colonna vertebrale, tecnostress, sindrome del “always on”
- Misure di prevenzione e protezione predisposte dall’azienda per fronteggiare i rischi individuati
- Comportamenti corretti che il lavoratore è tenuto ad adottare e obblighi di cooperazione



