Quando fa troppo caldo (o freddo) per lavorare?
Non esiste una temperatura massima o minima fissata dalla legge per lavorare. Il D.Lgs. 81/2008 impone però di valutare il microclima e adottare misure di prevenzione. Ecco come si stabilisce quando caldo e freddo diventano un rischio negli ambienti di lavoro

C’è chi a metà luglio arriva in ufficio con il golfino sulle spalle perché l’aria condizionata è troppo forte e chi, nella scrivania accanto, accende il ventilatore appena possibile perché continua ad avere caldo. La temperatura negli ambienti di lavoro è da sempre uno dei motivi di discussione più frequenti tra colleghi, soprattutto durante l’estate, ma non è soltanto una questione di preferenze personali. Quando il caldo o il freddo diventano eccessivi possono incidere sul benessere, sulla concentrazione e, nei casi più gravi, sulla salute dei lavoratori.
Per questo la normativa sulla salute e sicurezza impone al datore di lavoro di garantire condizioni microclimatiche adeguate, anche se non stabilisce una temperatura ideale valida per tutti gli uffici. Come si determina, allora, quando fa troppo caldo o troppo freddo per lavorare? La risposta è il risultato di un calcolo che tiene conto di più variabili insieme, e che la normativa italiana ed europea affida a indici tecnici piuttosto che a soglie rigide.
Temperatura sul lavoro: perché non basta misurare i gradi
L’Allegato IV, punto 1.9, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) disciplina il microclima nei luoghi di lavoro. Stabilisce che la temperatura dei locali deve essere adeguata all’organismo umano, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e dello sforzo fisico richiesto. Quando non è possibile garantire condizioni ottimali in tutto l’ambiente, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche o altri accorgimenti per limitare il disagio e il rischio per i lavoratori.
Il Titolo VIII del decreto inserisce inoltre il microclima tra gli agenti fisici da valutare nell’ambito del Documento di valutazione dei rischi (DVR), rinviando alle norme tecniche e alle buone prassi per la definizione dei parametri di riferimento, come quelle UNI e ISO.
Come si valuta il microclima sul lavoro
A stabilire se il microclima è confortevole o, al contrario, può rappresentare un rischio per la salute dei lavoratori è la combinazione di diversi fattori.
Le norme tecniche prendono in considerazione la temperatura dell’aria, l’umidità relativa, la velocità dell’aria (cioè la ventilazione) e la temperatura radiante, ossia il calore emesso da superfici come vetrate, macchinari o pavimenti esposti al sole. A questi si aggiungono due elementi legati alla persona: il dispendio energetico richiesto dall’attività svolta e l’isolamento termico garantito dall’abbigliamento.
Come si misura il comfort termico in ufficio
Per gli ambienti ‘moderati’ – uffici, negozi, la gran parte degli spazi indoor climatizzati – lo standard di riferimento è la norma UNI EN ISO 7730. Il calcolo produce due indici complementari:
- PMV (Predicted Mean Vote): un voto previsto su una scala a sette punti, da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), passando per lo 0 (neutralità termica). Si ottiene da un’equazione di bilancio energetico tra il corpo umano e l’ambiente, che integra tutte e sei le variabili citate sopra.
- PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied): la percentuale di persone che, statisticamente, si dichiarerebbero insoddisfatte in quelle condizioni climatiche, anche quando il PMV è vicino allo zero (non esiste una condizione che soddisfi il 100% delle persone).
La norma tecnica considera accettabile un ambiente di lavoro quando il PPD non supera il 10%, corrispondente a un PMV compreso tra -0,5 e +0,5 (la cosiddetta Classe B di comfort termico).
Esiste una temperatura ideale in ufficio?
In assenza di limiti di legge validi per tutti gli ambienti di lavoro, la valutazione si basa anche su valori di riferimento riportati nella normativa tecnica e nei documenti di prevenzione. Per gli uffici, in inverno, è generalmente consigliata una temperatura compresa tra 21 e 23 °C, mentre per le attività che richiedono un maggiore sforzo fisico i valori raccomandati sono più bassi, fino a circa 16 °C nei lavori più pesanti. In estate, invece, la temperatura negli ambienti climatizzati è generalmente consigliata tra 24 e 26 °C.
Non si tratta di limiti di legge, ma di indicazioni tecniche utilizzate per valutare se il microclima è adeguato. Quando il caldo o il freddo diventano tali da mettere a rischio la salute dei lavoratori e il datore di lavoro non adotta misure idonee a eliminarne o ridurne gli effetti, possono entrare in gioco anche le tutele previste dalla normativa e riconosciute dalla giurisprudenza.
Come si misura il caldo nei lavori all’aperto
Quando il lavoro si svolge all’aperto o richiede uno sforzo fisico elevato, il parametro di riferimento non è la temperatura dell’aria, ma il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), l’indice previsto dalla norma UNI EN ISO 7243 per una prima valutazione dello stress da caldo. Tiene conto della temperatura dell’aria, della temperatura a bulbo umido naturale, che riflette la capacità del corpo di raffreddarsi attraverso l’evaporazione del sudore, e della temperatura di globo, che misura l’effetto della radiazione solare o di altre fonti di calore. La formula cambia a seconda che il lavoratore sia esposto direttamente al sole oppure no.
Lo stesso indice è utilizzato da Worklimate, il sistema di previsione e allerta sviluppato da INAIL e CNR, che ogni giorno elabora mappe del rischio da caldo per il territorio italiano. I valori di riferimento diminuiscono all’aumentare dell’impegno fisico: circa 29 °C WBGT per attività leggere, 26 °C per attività moderate, 22 °C per lavori pesanti e 18 °C per quelli molto pesanti, con soglie che variano anche in base all’acclimatazione del lavoratore. Se questi valori vengono superati, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione adeguate, come pause più frequenti, rotazione del personale, disponibilità di acqua, sistemi di raffrescamento o, quando il rischio non può essere ridotto, la sospensione delle attività.
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Cosa deve fare il datore di lavoro
Per rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve valutare il rischio e adottare le misure più adeguate in base all’attività svolta e alle caratteristiche dell’ambiente. In particolare deve:
- Valutare il rischio nel DVR, individuando le mansioni esposte a caldo o freddo eccessivi e definendo le misure di prevenzione. Quando necessario, la valutazione deve basarsi anche sugli indici tecnici previsti dalle norme di riferimento, come PMV, PPD e WBGT, e non soltanto sulla percezione soggettiva del disagio.
- Adottare misure tecniche e organizzative, assicurando climatizzazione e ventilazione adeguate, deumidificazione quando necessaria e, se le condizioni non consentono di raggiungere un comfort termico ottimale, interventi come pause aggiuntive, rotazione del personale, disponibilità di acqua e rimodulazione degli orari di lavoro nelle ore più calde.
- Tutelare i lavoratori più vulnerabili, coinvolgendo il medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, quando prevista, per individuare eventuali prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute dei lavoratori.



